Statuto

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STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. DENOMINAZIONE

Tra i soci è costituita un’Associazione denominata: “Associazione Culturale VALBRENO – Associazione no profit” (in breve “Associazione Culturale VALBRENO”), che svolge la propria attività secondo il presente Statuto.

Art. 2. SEDE

L’Associazione ha sede legale in Paladina (BG), Via Bolis n° 30.

La variazione della sede legale non comporta modifiche allo Statuto. Il trasferimento della sede è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 3. DURATA

La durata dell’Associazione è fissata al 31 Dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera dell’Assemblea.

Art. 4 CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione è di tipo no profit semplice, autonoma, apartitica, democratica, indipendente e senza scopo di lucro.

Art. 5 OGGETTO E FINALITA’

L’Associazione persegue i seguenti scopi:

1)     proporsi come luogo di incontro e di convergenza per assolvere interessi di natura culturale, storica e civica del territorio denominato della “Valle del Breno”;

2)     avviare una capillare attività di informazione sul territorio al fine di sensibilizzare la popolazione verso un processo di aggregazione civica fra le comunità di Paladina e Valbrembo.

L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere,

organizzare e patrocinare varie attività, in particolare:

  1. a) attività culturali quali convegni, conferenze, mostre, dibattiti, seminari, proiezioni, concerti ed ogni iniziativa culturale e di informazione direttamente o indirettamente attinenti all’attività dell’Associazione e che possa comunque favorire l’aggregazione tra gli associati;
  2. b) attività di ricerca, analisi ed elaborazione dati, inchieste e raccolta di opinioni, idee e proposte progettuali, tra la popolazione dei Comuni di Paladina, Valbrembo e territori limitrofi;
  3. c) attività editoriale: gestione di un sito web, pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti, di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute riguardanti la Valle del Breno;
  4. d) ogni altra attività ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

TITOLO II – DEL PATRIMONIO E DEGLI ESERCIZI SOCIALI

Art. 6 PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle seguenti entrate:

  1. a) contributi spontaneamente versati dagli associati o dalle eventuali quote sociali di ammissione e/o annuali;
  2. b) contributi, erogazioni ed emolumenti conseguenti a manifestazioni o partecipazioni alle medesime;
  3. c) contributi di enti ed istituzioni private e pubbliche;
  4. d) eventuali attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  5. e) eventuali donazioni e lasciti;
  6. f) rimborsi;
  7. g) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  8. h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.

Viene fatto espresso divieto, durante la vita dell’Associazione, di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 7 DURATA ESERCIZIO

L’esercizio finanziario inizia il 1° di gennaio e chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2017.

Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio sarà predisposto, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo. E, comunque, il bilancio consuntivo dovrà essere presentato entro il 30 aprile in Assemblea generale per l’approvazione degli associati.

TITOLO III – DEGLI ASSOCIATI

Art. 8 ASSOCIATI

L’Associazione è costituita da:

  1. a) associati fondatori;
  2. b) associati ordinari.

Sono associati fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione. Rimangono tali per tutta la durata dell’Associazione, salvo dimissioni da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, con effetto dal giorno successivo alla presentazione delle stesse. Sono associati ordinari le persone fisiche nonché gli Enti pubblici e privati che vengano successivamente ammesse secondo i criteri previsti dall’art. 9 del presente Statuto.

Art. 9 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI ORDINARI

L’ammissione degli associati ordinari avviene dietro loro richiesta

scritta e successiva accettazione con delibera del Consiglio Direttivo. Tale richiesta scritta dovrà contenere i dati anagrafici del richiedente nonché la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. La domanda di adesione dovrà essere formulata con modulo appositamente predisposto indirizzato al Consiglio Direttivo, e dovrà essere controfirmata da almeno tre soci.

L’ammissione si intende perfezionata con la comunicazione dell’avvenuto accoglimento della domanda.

L’Associato ordinario elegge nella domanda di Associazione il domicilio per i rapporti con l’Associazione.

Art. 10 DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Ogni Associato, ha diritto di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’Associazione. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dell’eventuale Regolamento. Essi hanno altresì il dovere di contribuire alle attività organizzate per il raggiungimento dello scopo sociale, attraverso il versamento della quota sociale annuale. Tale contributo associativo è soggetto alla intrasmissibilità ad altri soggetti e alla non rivalutabilità.

E’ espressamente esclusa ogni forma di temporaneità alla vita associativa.

Art. 11 RECESSO ED ESPULSIONE

La qualità di Associato può venir meno per morte, per espulsione o per recesso.

L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo. L’espulsione dell’Associato può avvenire per indegnità, morosità o per gravi motivi. In particolare in caso di comportamento difforme allo Statuto o all’eventuale Regolamento, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida ed espulsione. La pronuncia di espulsione non comporta per l’Associazione obbligo di preavviso.

Il recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, è facoltà dell’Associato che non possa o non voglia più contribuire al raggiungimento degli scopi sociali dell’Associazione.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso alla data dello stesso.

Gli associati che non abbiano esercitato il recesso entro il 30 novembre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l’anno successivo.

L’Associato receduto non può reclamare gli eventuali contributi associativi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

TITOLO IV – DELI ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composta da almeno 5 (cinque) membri e comunque in numero dispari, scelti tra gli associati, dagli associati stessi in occasione di un’Assemblea generale. All’interno dello stesso Consiglio si provvederà alla determinazione della carica di Presidente.

Il Consiglio rimane in carica per 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora venga meno per recesso, espulsione o decesso uno o più dei suoi componenti, i membri restanti del Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvederanno alla loro sostituzione per cooptazione tra gli associati.

I Consiglieri così sostituiti resteranno in carica per la durata residua del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente. Qualora ne venga ravvisata l’esigenza, potrà eleggere al suo interno un comitato esecutivo e nominare un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno metà dei suoi membri. Deve comunque essere convocato almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al progetto di bilancio consuntivo.

Per la validità delle delibere del Consiglio occorre la partecipazione della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della metà dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza, se nominato, dal Vice-Presidente ovvero da colui allo scopo designato dai consiglieri presenti. Il Presidente designa un segretario qualora non nominato in via generale dal consiglio o non presente alla seduta.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Al Consiglio sono demandati i provvedimenti disciplinari a carico di consiglieri ed associati che si rendano responsabili del mancato rispetto del presente Statuto, dell’eventuale Regolamento o che abbiano assunto comportamenti contrari agli interessi dell’Associazione.

Al Consiglio è demandato ogni potere di gestione dell’Associazione, ordinaria e straordinaria. Compila l’eventuale Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 13 GRATUITA’ DELLE CARICHE

Tutte le cariche degli organi dell’Associazione sono gratuite.

Sarà possibile solo un rimborso delle spese sostenute dai titolari degli organi sociali, previa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.

Art. 14 PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente:

–      rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi ed avanti all’autorità giudiziaria;

–      cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio, delegando specifici compiti a singoli consiglieri ove ritenuto opportuno;

–      provvede a quanto necessario per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione.

Il Presidente in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che sottopone a ratifica nella prima riunione successiva da convocare entro trenta giorni.

Il Presidente ha facoltà con firma libera di operare sui conti correnti bancari e postali eventualmente aperti in nome dell’Associazione, può rilasciare specifica delega, trascritta in apposito verbale del Consiglio Direttivo, al Segretario e al Tesoriere, ove nominati, per la riscossione delle entrate, nonché al pagamento delle spese decise dal Consiglio stesso.

ART. 15 SEGRETARIO

Il Segretario, ove nominato, ha funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico, coordina ed armonizza l’operato dei diversi organi dell’Associazione, controlla l’adempimento delle diverse incombenze connesse alla vita dell’Associazione, al fine di garantirne la continuità ed il buon funzionamento.

Art. 16 TESORIERE

Il Tesoriere, se nominato, è incaricato dell’amministrazione e della custodia del patrimonio sociale e – su delega scritta del Presidente – può anche rappresentare l’Associazione in singole operazioni economiche. Egli coadiuva il Segretario nelle sue mansioni ed in particolare:

–      provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

–      provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Le incombenze del Tesoriere, qualora non sia stato nominato, sono demandate al Presidente.

Art. 17 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’Assemblea degli Associati è convocata, anche fuori della sede sociale purché in territorio italiano, dal Consiglio Direttivo, mediante convocazione in doppia modalità, sia attiva (bacheca o sito web) sia passiva (via e-mail o fax o sms o altri sistemi equipollenti o, in ultima ipotesi, per posta ordinaria, spedite/i a tutti gli associati), in conformità a quanto dai medesimi dichiarato all’atto della presentazione della domanda di ammissione, indicante la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione, da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo.

L’Assemblea può essere convocata dal Presidente in via straordinaria ogni qualvolta egli lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un terzo degli Associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti gli Associati.

Ogni Associato maggiorenne e in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell’Assemblea mediante delega scritta. Tale delega può essere rilasciata ad altro Associato, anche membro del Consiglio Direttivo. Ciascun Associato non può essere portatore di più di dieci deleghe.

L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio e per delega e delibera a maggioranza semplice dei presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice-Presidente se eletto, ed in mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all’Assemblea. Delle riunioni di Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

Art. 18 CONSIGLIO DEI REVISORI

L’Assemblea può eventualmente deliberare che la gestione dell’Associazione sia controllata da un Consiglio dei revisori.

I Consiglio dei revisori è costituito da 3 (tre) membri, i quali restano in carica per la durata di 3 (tre) anni dalla loro elezione. I revisori sono nominati dall’Assemblea e devono rivestire la qualifica di Associati.

I revisori, se nominati, sono tenuti a:

–      accertare la regolare tenuta della contabilità;

–      redigere una relazione sui bilanci annuali;

–      accertare la consistenza di cassa e l’esistenza degli eventuali valori di proprietà dell’Associazione;

–      procedere, quando lo ritengono opportuno, anche individualmente, ad atti d’ispezione e controllo, sia direttamente presso la sede e/o presso terzi ove depositati i registri contabili.

Art. 19 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

II     Collegio dei Probiviri, se nominato, è costituito da tre membri, sempre eletti dall’Assemblea, in carica per la durata di 3 (tre) anni e successivamente fino al rinnovo delle cariche sociali. Il Collegio dei Probiviri decide delle controversie sociali tra gli associati e tra questi e l’Associazione.

Le deliberazioni devono essere adottate con la presenza della maggioranza dei membri in carica, a maggioranza assoluta dei presenti. Non è ammessa la delega di voto. Le decisioni del Collegio devono essere annotate in apposito registro. Ad ogni effetto il domicilio del Collegio dei Probiviri è eletto presso la sede dell’Associazione.

Art. 20 DECADENZA CARICHE

I componenti degli organi sociali decadono automaticamente dall’incarico in caso di perdita della qualità di Associato.

Art. 21 ELEGGIBILITA’E RIELEGGIBILITA’

Possono essere eletti e/o designati a comporre gli organi sociali i soli

associati. Tutti gli associati possono candidarsi e tutti i componenti delle

cariche sono rieleggibili.

TITOLO V – DELLO SCOGLIMENTO E VARIE

Art. 22 SCIOGLIMENTO

Nel caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, l’Assemblea degli Associati ha l’obbligo di disporre la devoluzione del patrimonio residuo dell’ente ad altra Associazione con finalità analoghe o similari o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Ed in ogni caso:

–      determina le modalità operative della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo;

–      nomina il liquidatore.

Art. 23 CONTROVERSIE

Tutte le controversie sociali tra gli Associati e tra questi e l’Associazione ed i suoi organi, sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri. Essi giudicano “ex bono et aequo” senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.

Art. 24 NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto si farà ricorso alle norme di Legge e più specificatamente alle leggi in materia di associazioni.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.